Nuova edizione V norma CEI 11-27: 2021-09 lavori su impianti elettrici

Pubblicata a Settembre 2021 dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, la nuova edizione V della norma CEI 11-27 – Lavori su impianti elettrici che sostituisce integralmente la precedente edizione IV del Gennaio 2014.

La CEI 11-27 è norma di esercizio e la si applica ad operazioni ed attività di lavoro su impianti elettrici e a quelle ad essi connesse, nonché alle operazioni in vicinanza di essi.

Essa fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici e si applica alle procedure di lavoro, a quelle di esercizio durante i lavori ed alla manutenzione.

La Norma si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (vedi D. Lgs 81/08 e s.m.i.).

La Norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15.

Di seguito si illustrano le principali modifiche introdotte dalla nuova edizione V rispetto alla edizione IV.

  1. Aggiornamento della definizione di RI, URL e PL

L’aggiornamento della definizione delle figure professionali ha voluto meglio definirne il ruolo ed anche requisiti, in termini di competenze. Esso ha interessato i seguenti punti della norma:

Punto Norma Modifiche apportate
Prefazione Meglio precisata la definizione di RI (Responsabile Impianto) come “persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa”
3.2.1 – Unità responsabile di un impianto elettrico (URI) 5 Nella Nota 5 precisato che URI ha normalmente il compito di redigere la pianificazione della manutenzione.
3.2.2 – Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa

(Responsabile dell’impianto – RI) 6

Nella definizione di Responsabile di Impianto (RI) è stata Inserita la precisazione “durante l’attività lavorativa”.

Nella Nota 6:

–     Precisato che RI deve sempre essere PES (Persona Esperta).

–     Aggiunto che “nei lavori complessi ed in aziende organizzate e strutturate” alcuni compiti del RI possono essere delegati ad altri, ed in tal caso le responsabilità saranno individuate nelle diverse persone che assolvono tale incarico.

3.2.3 – Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL) Nella definizione di Unità responsabile della Realizzazione del Lavoro (URL) è stato inserito anche “l’incarico di preparare” il lavoro oltre che di eseguirlo.
3.2.4 – Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL) 9 Nel titolo del punto 3.2.4 è stato sostituito il termine “lavoro” con “attività lavorativa”.

Nella definizione è stato inserito essere “Persona designata dall’URL”.

Nella Nota 9 precisato che nel caso URL sia una persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre ruolo di PL.

Eliminato richiamo al DLGS.81/08 in cui, precedentemente, si affermava che il PL aveva tutte le attribuzioni di preposto del DLGS.81/08 e anche quelle particolari nel campo elettrico.

 

  1. Precisazioni in merito al lavoro elettrico

Le precisazioni hanno meglio definito la zona del lavoro elettrico, individuata nella zona de lavoro sotto tensione (DL) più quella del lavoro in zona prossimità (DV), per meglio distinguerlo dal lavoro non elettrico individuato dalla zona DA9. Esse hanno interessato i seguenti punti della norma:

Punto Norma Modifiche apportate
3.4.2 – Lavoro elettrico 13 Nella Nota 13:

–   aggiunto che “lavoro elettrico” non è solo quello in zona prossima, “ma anche quello nella zona di lavoro sotto tensione”

 

  1. Precisazioni in merito ai controlli funzionali (misure)

Le precisazioni hanno escluso, nel caso di misure elettriche da parte di una persona comune (PEC), la precedente possibilità di operare dopo attività di supervisione da parte di persona esperta, ovvero dopo predisposizione dell’attività in sicurezza e relative informazioni ricevute da persona esperta. Viene, pertanto, consentita la sola possibilità di sorveglianza, ovvero l’affiancamento di PEC con persona esperta (PES) o persona avvertita (PAV). Viene, inoltre, consentito l’uso di strumenti di misura conformi alle norme di prodotto e non più limitatamente alla sola norma EN 61557. Esse hanno interessato i seguenti punti della norma:

Punto Norma Modifiche apportate
5.3 – Controlli funzionali

5.3.1 – Misure

5.3.1.1: Prevista, nelle misure, da parte di PEC, la sola possibilità di sorveglianza da PES o PAV ed eliminata la possibilità di supervisione di PES.

5.3.1.2: sostituito richiamo all’uso di strumenti conformi alle Norme della serie CEI EN 61557 con strumenti di misura costruiti in conformità alle Norme di prodotto specifiche.

 

  1. Precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro

Meglio precisato, in termini organizzativi, il ruolo del Responsabile dell’Impianto (RI) e della Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL) per interventi su impianti complessi con anche più siti lavorativi indipendenti, particolarmente estesi e con impianti tra di loro interferenti. Le precisazioni hanno interessato i seguenti punti della norma:

Punto Norma Modifiche apportate
4.3 – 4.3.1 – Organizzazione Relativamente a due o più impianti, viene sostituito il termine “interfacciati” con “interferenti”.
4.3 – 4.3.2 – Organizzazione Aggiunte le seguenti precisazioni:

–     In un Piano di Lavoro che riguarda lo stesso impianto complesso, possono essere individuati più siti lavorativi indipendenti, ciascuno sotto la responsabilità di un PL; in questo caso sarà il RI che coordinerà le operazioni di messa in sicurezza (prima dell’intervento) e di rientro in esercizio (dopo l’intervento).

–     Nel caso un’attività lavorativa di tipo complesso possa essere suddivisa in più siti lavorativi non indipendenti tra di loro ed un unico PL non possa sovraintendere efficacemente all’intero lavoro (ad es. per l’estensione del cantiere, ecc.), è necessario affidare, per ciascuna suddivisione, parte dei compiti dello stesso ad altri operatori, che devono essere comunque coordinati dall’unico PL.

 

  1. Precisazioni riguardanti le comunicazioni

Nella comunicazione vengono ora ammessi anche sistemi di tipo digitale, se assicurata tracciabilità nel tempo, efficacia ed identità dei soggetti comunicanti. Le precisazioni hanno interessato i seguenti punti della norma:

Punto Norma Modifiche apportate
4.4 – Comunicazioni (Trasmissione di informazioni) Aggiunta la possibilità di comunicazioni tra le varie figure presenti nella norma (vedi: RI, PL, ecc.) anche con sistemi digitali purché, nel tempo, venga assicurata la tracciabilità e l’efficacia delle comunicazioni e l’identità delle persone.

 

  1. Precisazioni riguardanti la formazione

Nella formazione vengono considerati fattori quali la complessità dei lavori, che dovrà essere definita dal datore di lavoro e comunicata all’ente/soggetto formatore; quest’ultimo dovrà preparare, di conseguenza, contenuti e durata necessaria per i corsi anche sulla base della complessità dei lavori da svolgere. Viene stabilita, inoltre, una cadenza almeno quinquennale per non meno di 4 ore, quale aggiornamento periodico. Le precisazioni hanno interessato i seguenti punti della norma:

Punto Norma Modifiche apportate
4.15.5 – Requisiti formativi minimi per PES e PAV – Livello 1B – Conoscenze e capacità per l’operatività 40 Meglio precisata l’azione formativa che si deve sviluppare comprendendo:

–     corsi frontali o a distanza (anziché corsi tradizionali o multimediali come da precedente edizione) per le parti teoriche.

Aggiunto che:

–     La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori, tra cui oltre alla preparazione scolastica e l’esperienza pregressa, già citati nella precedente edizione, è stata aggiunta la complessità dei lavori che dovranno essere svolti.

–     La complessità (dei lavori) dovrà essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la preparazione dei contenuti e della durata dei corsi.

–     La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti 40

Nota 40: in coerenza con D.Lgs 81/08 e s.m.i.

 

  1. Aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione

Nelle esclusioni dei lavori sotto tensione, anche per impianti a tensioni superiori alla bassa tensione, viene inserita una sorta di premessa che mette in evidenza come ciò sia possibile partendo dal rispetto delle normative tecniche applicabili alla realizzazione degli impianti e dall’uso di attrezzature conformi alle specifiche norme tecniche di prodotto da parte di personale adeguatamente formato ed addestrato. Altresì, da attenta analisi dei rischi, si considerano lavori non sotto tensione, le attività di prova e ricerca guasti su impianti elettrici certamente fuori tensione, per i quali, pertanto, non necessita la preventiva messa a terra e corto circuito. Le precisazioni hanno interessato i seguenti punti della norma:

Punto Norma Modifiche apportate
6.3.4 – Metodi di lavoro

6.3.4.5 – Esclusione dei lavori sotto tensione

Sostituito “Non costituiscono lavori sotto tensione, a tutti i livelli di tensione, le seguenti operazioni:” con la seguente più precisa annotazione:

“Le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici o apparecchiature in tensione anche superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato e addestrato non costituiscono lavori sotto tensione regolati nella norma CEI 11-15:

·       manovra degli apparecchi…

·       manovra mediante fioretti isolanti…”

 

Aggiunto che:

“Non costituiscono altresì lavoro sotto tensione l’uso di apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ricerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa a terra e in cortocircuito di parti attive messe fuori tensione, a condizione che vengano adottate, a seguito di un’analisi del rischio, procedure (o metodi) di prova, finalizzate a prevenire che le predette parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di alimentazione (vedi anche par. 5.3.2)”.

 

  1. Inserimento Allegato H – Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza

Il nuovo Allegato H ha lo scopo di chiarire ulteriormente i livelli di responsabilità delle figure professionali (vedi: URI, RI, URL, PL, ecc.) in relazione alle parti di impianto interessate direttamente e preliminarmente all’intervento e che rimangono nel normale stato di esercizio. Inoltre fornisce esempi di chi può ricoprire le figure professionali definite dalla norma per impianti di abitazioni (es. URI = proprietario; RI – PL – Addetti al lavoro = elettricisti), piccole aziende o artigiani (es. URI = proprietario azienda; RI – PL – Addetti al lavoro = elettricisti) e grandi aziende industriali (es. URI = datore di lavoro o staff incaricati della responsabilità complessiva degli impianti elettrici; RI = persona designata a svolgere il ruolo di responsabile di un impianto elettrico durante le ore lavorative; PL = capo di una squadra della propria azienda o di una società terza; Addetti al lavoro = componenti la squadra di lavoro). Le precisazioni hanno interessato i seguenti punti della norma:

Punto Norma Modifiche apportate
Allegato H – Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza Nuovo allegato che:

–     Mostra nello schema generale H.1.1, un esempio di suddivisione dei livelli di responsabilità tra le varie figure (URI, RI, URL, PL, ecc.) in relazione:

·       A parti di impianto interessate preliminarmente per poter eseguire il lavoro sul posto di lavoro relativo alla parte dell’impianto su cui si deve intervenire.

·       A parti dell’impianto non interessate e che, quindi, rimangono nel normale stato di esercizio.

·       Al posto di lavoro relativo alla parte di impianto su cui si deve intervenire.

–     Fornisce esempi della qualifica del personale che ricopre le figure di URI, RI, URL, PL, Addetti al lavoro per lavori:

·       In abitazioni (es. URI = proprietario; RI – PL – Addetti al lavoro = elettricisti).

·       Piccole aziende o artigiani (es. URI = proprietario azienda; RI – PL – Addetti al lavoro = elettricisti).

·       Grandi aziende industriali (es. URI = datore di lavoro o staff incaricati della responsabilità complessiva degli impianti elettrici; RI = persona designata a svolgere il ruolo di responsabile di un impianto elettrico durante le ore lavorative; PL = capo di una squadra della propria azienda o di una società terza; Addetti al lavoro = componenti la squadra di lavoro).

 

Sono state introdotte, inoltre, alcune modifiche a riferimenti normativi nuovi o ritirati perché abrogati.

 

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