MARCATURA UKCA E UKNI

Con l’uscita dall’Unione Europea i paesi UK (Inghilterra, Galles, Scozia) + Irlanda del Nord sono diventati paesi terzi.

 

I nuovi possibili scenari sono i seguenti:

 

  1. Fabbricante Europeo che immette un prodotto nel mercato UK: non vi è più accordo di libera circolazione dei prodotti, UK ha definito regole nazionali per cui i fabbricanti Europei dovranno adattare i propri prodotti per l’immissione degli stessi sul mercato UK.

 

  1. Fabbricante UK che immette un prodotto nel mercato UE: il fabbricante UK deve marcare CE il prodotto.

 

  1. Gli organismi notificati UK non saranno più riconosciuti in Unione Europea; pertanto, i fabbricanti di prodotti marcati CE, con procedure che prevedono l’intervento di Organismo Notificato (O.N.) e che hanno adottato O.N. di nazionalità UK, devono cambiare organismo, scegliendone uno riconosciuto da UE (entro 01/01/2021).

 

Si analizza il caso 1) perché rappresenta la novità, il caso 2) è già ampiamente in uso e noto perché è quello che avviene per i paesi terzi (es. U.S.A., Cina, Australia) che immettono un bene nel mercato UE.

 

COSA CAMBIA?

In UK la marcatura CE non avrà più le basi legislative attuali, perché il principio di libera circolazione dei beni non sarà più vincolante. UK ha previsto una nuova marcatura per i prodotti che oggi sono marcati CE.

La nuova marcatura si chiama UKCA e significa UK Conformity Assessed, segue il relativo logo:

 

QUAL È L’OBIETTIVO?

Lo scopo del programma di certificazione UKCA è garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato UK.

 

 

A COSA SI APPLICA UKCA?

Si applica alle seguenti categorie di prodotti:

  • Macchinari
  • Apparecchiature elettriche a bassa tensione
  • Ascensori
  • Strumenti di misura
  • Giocattoli
  • ATEX
  • EMC Directive (Compatibilità elettromagnetica)
  • Attrezzature a pressione
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • Apparecchiature radio
  • Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • Contenitori a pressione semplice
  • Restrizione delle sostanze pericolose
  • Rumore esterno
  • Ecodesign
  • Aerosol
  • Elettrodomestici a gas
  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

 

DA QUANDO SI APPLICA?

Si applica da 01/01/2021, ma è previsto un periodo di transizione per cui fino a 31/12/2022 sarà ancora accettata la marcatura CE, a meno di restrizioni da parte UK su alcune tipologie di beni oppure se in corso d’anno dovessero cambiare i riferimenti cogenti Europei (es. aggiornamento o sostituzione di una direttiva o di un regolamento relativo ad un prodotto).

 

I casi per cui è richiesta la marcatura UKCA su un prodotto da 01/01/2021 sono quelli per cui le tre condizioni seguenti sono tutte verificate:

  1. Gli aspetti di sicurezza del prodotto sono trattati da un regolamento nazionale che prevede la marcatura UKCA;
  2. La valutazione di conformità del prodotto secondo il regolamento applicabile prevede l’intervento di un organismo di parte terza;
  3. Il processo di valutazione è stato svolto da un organismo notificato UK e il fascicolo tecnico non è stato trasferito ad un organismo notificato in UE prima del 01/01/2021.

 

Invece dal 01/01/2022 sarà obbligatorio l’uso della marcatura UKCA su tutti i prodotti che ad oggi prevedono marcatura CE.

 

 

LA MARCATURA UKCA PUÒ COESISTERE CON LA MARCATURA CE?

Non è vietato, va tenuto presente che sarà necessario gestire fascicoli tecnici separati e nel caso peggiore rispondere a requisiti essenziali diversi. Ad oggi, e probabilmente per alcuni anni, i requisiti tecnici richiesti da marcatura CE e UKCA coincideranno.

 

COME SI APPLICA LA MARCATURA UKCA?

Lo schema di certificazione è del tutto simile allo schema delle direttive Europee di prodotto: il fabbricante deve dimostrare di aver soddisfatto i requisiti essenziali previsti dai regolamenti UK. Ad oggi tali regolamenti sono gli stessi atti di recepimento delle direttive e dei regolamenti UE, pertanto i requisiti CE.

 

Allo stato attuale gli schemi di certificazione sono allineati; si possono distinguere due casi:

 

  1. Prodotto che per essere marcato CE richiede la valutazione con Organismo Notificato: per marcarlo UKCA dovrà essere utilizzato un Organismo Notificato riconosciuto in UK (Notified Body, N.B.).

 

  1. Prodotto marcato CE in cosiddetto regime di “autocertificazione” (es. macchine): per marcarlo UKCA non serve rivolgersi ad un Organismo Notificato, lo schema di certificazione rimane in regime di autocertificazione.

 

Elenchiamo alcuni aspetti più specifici.

 

  1. UKCA è una marcatura che è in capo al produttore o al rappresentante autorizzato in UK e ne sono pieni responsabili rispetto ai requisiti previsti dai regolamenti applicabili.

 

  1. È vietato l’uso di segni che possono trarre in inganno circa il significato della marcatura UKCA.

 

  1. Il simbolo UKCA deve essere alto almeno 5mm.

 

  1. È vietato apporre il simbolo UKCA su prodotti privi di un regolamento che prevede tale marcatura.

 

  1. Il produttore deve preparare e conservare il fascicolo tecnico e deve esibirlo in caso di richiesta dell’autorità competente. Ad oggi, per le macchine, non è obbligatorio il deposito del fascicolo tecnico in territorio UK

 

Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità con gli stessi requisiti previsti dalla dichiarazione di conformità CE o UE. I riferimenti alle norme, se presenti, dovranno riferirsi alla versione BS (British Standard). Rispetto a questo punto rimangono ancora molti dubbi sulle modalità di immissione sul mercato delle cosiddette quasi macchine, cioè quei prodotti regolati dalla direttiva macchine ma per i quali non è prevista la marcatura CE: ad oggi sulla carta non cambia nulla, cioè non serve marcatura UKCA e va prevista una dichiarazione di incorporazione (declaration of incorporation).

 

NORD IRLANDA

 

 

·       Marchio UKNI è sempre accompagnato da marchio CE

 

·       Nord Irlanda riconosce Enti Notificati Europei

 

I casi per cui è richiesta la marcatura UKNI su un prodotto da 01/01/2021 sono quelli per cui le tre condizioni seguenti sono tutte verificate:

 

  1. Il prodotto è destinato ad essere immesso sul mercato NI;

 

  1. La valutazione di conformità del prodotto secondo il regolamento applicabile prevede l’intervento di un organismo di parte terza;

 

  1. L’organismo notificato è UK.

 

 

  • Macchine non in All. IV o in All. IV ma con applicazione del controllo interno di fabbricazione senza organismo notificato (N.B.)

 

UK UKCA
NI CE

 

  • Macchine in All. IV con procedura di certificazione con N.B.

 

UK UKCA (con N.B. riconosciuto in UK)
NI CE se N.B. è UE
NI CE+UKNI se N.B. è UK

 

  • Ricambi

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