Tutela Sicurezza Lavoratrici in gravidanza, puerpere e in periodo di allattamento
E’ uscita la Legge INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA 129/2022 del 14 Settembre 2022.
Tale Legge inserisce delle modifiche nella gestione degli aspetti sicurezza relativi a lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.
Questa Legge abroga il precedente Decreto Delegato 116/2008.
A seguire i punti salienti, che impattano sulla gestione della sicurezza sul lavoro di lavoratrici (dipendenti ed autonome) negli stati sopra indicati, punti che devono essere ben focalizzati.
Si consiglia la lettura integrale della Legge, che potete scaricare cliccando –> QUI
È VIETATO AL DATORE DI LAVORO:
- di esporre la lavoratrice gestante e nel periodo di allattamento a fattori di rischio e ad agenti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 della Legge (visionabili nella specifica informativa che trovate cliccando –> QUI)
È OBBLIGATORIO PER IL DATORE DI LAVORO:
- in presenza di manodopera femminile nell’organico aziendale, è obbligatorio integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) richiesto dalla Legge N.31/1998, con l’analisi e l’identificazione delle mansioni a rischio per la salute e la sicurezza della lavoratrice gestante e del nascituro.
- in presenza di manodopera femminile nell’organico aziendale e nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, è obbligatorio informare la lavoratrice, che ricopre tale mansione, della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne viene a conoscenza e, comunque, non oltre la dodicesima (12) settimana.
- Dal momento in cui la lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro, questi è tenuto a verificare l’esistenza di rischi che possono ledere la salute e la sicurezza della madre lavoratrice e del nascituro, in special modo quelli legati ad una esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici e alle attività lavorative riportate nell’Allegato 3 alla Legge (rischi visionabili nella specifica informativa che trovate a cliccando –> QUI). Nel caso di mansioni a rischio, il datore di lavoro, deve mettere in atto le misure di tutela necessarie ad evitarne l’esposizione ai suddetti rischi, da attivarsi entro quindici (15) giorni, attraverso:
a) l’applicazione, al fine dell’eliminazione del rischio, di una modifica temporanea degli aspetti organizzativi inerenti alle condizioni e all’orario di lavoro, sulla base di quanto stabilito dal medico del lavoro aziendale;
b) lo spostamento di mansione, nel caso non sia possibile modificare le condizioni di lavoro, ovvero l’individuazione di una nuova collocazione, all’interno dell’azienda, anche in posizione diversa dal ruolo professionale e qualifica della dipendente interessata, a cui è possibile adibire la lavoratrice gestante, o in periodo di allattamento, e ne verifica la compatibilità attraverso la valutazione del medico del lavoro aziendale; La nuova collocazione è confermata dall’organo di vigilanza d’intesa con il medico del lavoro aziendale ed ha inizio dal giorno in cui la decisione viene comunicata al datore di lavoro ed alla lavoratrice.
c) l’attivazione di accordi individuali di lavoro agile anche in deroga alla lettera c) dell’articolo 2 della Legge 13 novembre 2020 n.202 ovvero attivando, laddove tecnicamente possibile, le modalità di “lavoro dal domicilio”, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell’accordo alle realtà datoriali e sindacali, all’Ufficio Attività Economiche (UAE) ed all’Ufficio Attività di Controllo (UAC);
d) qualora non sia possibile attuare alcuna delle misure di cui alle lettere a), b) e c) è prevista l’attivazione, attraverso il medico del lavoro aziendale della pratica di astensione anticipata dal lavoro (se le condizioni organizzative impediscono una ricollocazione interna della lavoratrice, per la comprovata non disponibilità di mansioni adeguate). L’astensione dal lavoro è disposta dall’organo di vigilanza e comunicata al datore di lavoro, alla lavoratrice, all’Unità Organizzativa di Medicina Legale e Fiscale e all’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’ISS ed ha decorrenza dal giorno in cui si è disposto l’allontanamento dal lavoro ovvero dal giorno in cui la lavoratrice non presta attività lavorativa.
Nel caso in cui successivamente al provvedimento di astensione vengano individuate mansioni non a rischio, la lavoratrice in gravidanza può rientrare al lavoro, a seguito dell’avvenuta comunicazione da parte del datore di lavoro all’organo di vigilanza, che deve confermare l’assenza di rischio sia alla lavoratrice gestante che al medico del lavoro.
Il datore di lavoro che, a salvaguardia della sicurezza e della salute della donna in gravidanza, provvede, in base ai disposti dell’articolo 7, ad una sua ricollocazione temporanea nell’ambito lavorativo ha diritto, per tutto il periodo, ad uno sgravio contributivo.
Se, nel documento di valutazione dei rischi, non emergono mansioni a rischio per la gravidanza e l’allattamento, la procedura, sopra descritta, non ha inizio.
- Verificare se la mansione, che la lavoratrice andrà a ricoprire al termine del periodo di maternità obbligatoria, rientra tra quelle a rischio per l’allattamento e, quindi, eseguire le disposizioni di cui all’Art. 8 della Legge).
- Resta un obbligo del datore di lavoro l’identificazione delle misure di tutela più appropriate da mettere in atto al rientro della lavoratrice che rientra in periodo di allattamento del nascituro.
- Informare la lavoratrice e gli RLS, sui risultati scaturiti dalla valutazione dei rischi specifici per la gravidanza e sulle conseguenti strategie di prevenzione e protezione che intende applicare in tal senso.
È OBBLIGATORIO PER LA LAVORATRICE:
- Informare il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza accertato dal medico ginecologo e comunque non oltre la dodicesima (12) settimana.
- Informare il datore di lavoro dell’avvenuta nascita del figlio, almeno 20 giorni prima della scadenza del termine della maternità obbligatoria.
INFINE
Si ricorda ai clienti del servizio di ASSISTENZA SICUREZZA LAVORO in abbonamento, l’opportunità di contattare subito GEM BB in caso di comunicazione di gravidanza, per consentirci di supportarvi nell’adempiere a quanto sopra entro i termini di legge.
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI CLIENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA SICUREZZA LAVORO in abbonamento, che ci hanno comunicato la presenza di lavoratrici in organico: –>la valutazione, di cui al punto 1 degli obblighi del datore di lavoro sopra elencati, è già stata predisposta secondo il precedente Decreto ed è archiviata nel raccoglitore dei documenti sicurezza. Restiamo a disposizione per ogni valutazione della specifica situazione.
A disposizione per ulteriori informazioni,
GEM BB S.r.l.
0549.960151